Bonus assunzioni 2025: tutte le agevolazioni per le imprese

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Bonus assunzioni 2025: tutte le agevolazioni per le imprese

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato, senza particolari rivoluzioni, alcune delle misure più attese in tema di agevolazioni per l’occupazione, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alle categorie svantaggiate. Di seguito, un riepilogo aggiornato dei principali bonus per le assunzioni attivi nel 2025 e delle condizioni richieste ai datori di lavoro.

Bonus assunzione under 30: confermato anche per il 2025

È operativo anche nel 2025 il bonus per l’assunzione di giovani under 30, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e rivolto ai datori di lavoro del settore privato in relazione agli ingressi di giovani che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato: consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino a un massimo di 3.000 euro, da parametrare su base mensile.

Lo sgravio contributivo, riconosciuto presentando apposita comunicazione telematica all’INPS, si applica per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a seguito di conversione di precedente contratto a tempo determinato), a patto che il datore di lavoro risulti:

  • in regola con il DURC;
  • non abbia commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e per la fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015;
  • non abbia effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione;
  • non proceda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Bonus assunzione giovani under 35: novità dal Decreto Coesione

Tra gli incentivi per le assunzioni del 2025 vi è il bonus giovani under 35 introdotto dal Decreto Coesione, operativo dallo scorso 1° settembre ma al momento solo su carta.
Il bonus sarà in ogni caso richiedibile per le assunzioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2024, così come nel 2025, in relazione a giovani sotto i 35 anni che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato.

Lo sgravio contributivo spettante è pari al 100 per cento, per un massimo di 500 euro (elevabile a 650 euro nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione anticipata del rapporto. Attenzione però: l’esonero contributivo non sarà riconosciuto alle aziende che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Bonus assunzioni 2025: tutte le agevolazioni per le imprese

Bonus donne 2025: incentivi per l’occupazione femminile

Il DL n. 60/2024 ha introdotto anche un bonus specifico per l’assunzione di donne, attivo fino alla fine del 2025: consiste in un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate e senza alcun limite di età. L’agevolazione prevede per i datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratrici a tempo indeterminato, un esonero totale dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico (ad esclusione di premi e contributi INAIL) per massimo 2 anni, nel limite massimo di 650 euro su base mensile.
Rientrano nella definizione di lavoratrici “svantaggiate” le donne:

  • di qualsiasi età;
  • disoccupate da almeno 6 mesi;
  • residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere (articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014).

L’esonero contributivo spetta anche per l’assunzione di donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, senza vincoli di residenza, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 e devono comportare un incremento occupazionale netto. All’agevolazione introdotta dal DL Coesione, si affianca il bonus del 50% ad oggi ancora in vigore introdotto nel 2012 e indirizzato alle imprese che assumono donne in particolari condizioni di svantaggio, senza limite di età:

  • ovunque residenti, disoccupate da almeno 24 mesi;
  • residenti in aree svantaggiate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (oltre il 25 per cento) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’esonero si applica per un totale di 18 mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione da determinato e per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato: le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e, infatti, sono esclusi i rapporti di lavoro occasionale, domestico, intermittente e in apprendistato.
Da ricordare anche l’esonero dell’1% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro titolari della certificazione della parità di genere, nel limite massimo di 50.000 euro annui, e il bonus del 100 per cento fino a 8.000 euro per l’assunzione di lavoratrici beneficiarie del reddito di libertà.

Bonus ZES unica Sud: incentivi per micro e piccole imprese

Sempre dal Decreto Coesione è arrivato uno specifico bonus per le assunzioni effettuate da micro e piccole imprese operanti nella ZES unica Sud con non più di 10 dipendenti: le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 saranno oggetto di agevolazione contributiva, per lavoratrici e lavoratori over 35 che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni, esclusi dirigenti e lavoratori domestici, che com’è noto comprende le regioni di Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per ogni assunzione a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo del 100 per cento, per 2 anni, nel limite massimo di 650 euro mensili. Sono esclusi i premi e i contributi INAIL e, altra condizione necessaria, è che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Come precisato in fase di conversione in legge, l’agevolazione non può essere applicata ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato ma, spetta, invece, nel caso di una precedente assunzione con contratto di apprendistato e non proseguita come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Al bonus ZES Unica si affianca la decontribuzione Sud, prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 fino al 2029: tutte le imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) potranno beneficiare per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024, di un esonero contributivo del 25% per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità.
La percentuale di esonero va poi a scalare per gli anni successivi (per le assunzioni al 31 dicembre dell’anno precedente):

  • 20% per il 2026 e 2027, per un importo massimo di 125 euro;
  • 20% per il 2028, per un importo massimo di 100 euro;
  • 15% per il 2029, per un importo massimo di 75 euro.

L’agevolazione sarà rivolta solamente ai datori di lavoro privati di micro, piccole e medie imprese, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico: si considerano tali le aziende con massimo 250 dipendenti. Per le grandi imprese l’agevolazione è la stessa ma il datore di lavoro deve dimostrare anche, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente.

L’esonero previsto dalla nuova Decontribuzione Sud non si applica:

  • ai rapporti di apprendistato;
  • agli enti pubblici economici;
  • agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • ai consorzi di bonifica;
  • ai consorzi industriali;
  • agli enti morali;
  • agli enti ecclesiastici.

Il diritto alla fruizione degli incentivi, inoltre, è legato al rispetto delle norme DURC e delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi. L’esonero, inoltre, non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e l’agevolazione non sarà compatibile con i bonus assunzione previsti dal decreto Coesione (giovani, donne, Sud e incentivi all’autoimpiego nei settori strategici).

Maxi deduzione assunzioni 2025: “più assumi, meno paghi”

Confermata anche la maxi deduzione fino al 130% per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato secondo la formula “più assumi, meno paghi”. Si tratta della super deduzione IRPEF e IRES del costo del personale di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato pari al 120%, che arriva al 130% per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di svantaggio:

  • lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
  • donne vittime di violenza;
  • lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

L’aspetto di novità rispetto al 2024 riguarda l’incremento occupazionale che le aziende devono far registrare per poter ottenere l’accesso all’agevolazione, che dovrà avvenire anno per anno.

Alle novità si affiancano le agevolazioni previste a regime, tra cui il bonus per l’assunzione di disoccupati, un’agevolazione prevista dalla Legge Fornero (articolo 2 comma 10-bis della legge del 28 giugno 2012 n. 92) e riguarda nello specifico le persone che percepiscono un trattamento di NASpI : consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavorator e viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.

Il contributo è concesso per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di 2 anni. L’importo spettante non può superare la retribuzione del lavoratore stesso e il contributo non eccedere l’indennità NASpI percepita dal lavoratore. L’agevolazione non spetta per nei casi individuati dalla normativa, cioè per quei lavoratori:

“che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.”

Bonus per l’assunzione di disoccupati NASpI, ADI e SFL

Alle novità si affiancano le agevolazioni previste a regime, tra cui il bonus per l’assunzione di disoccupati, un’agevolazione prevista dalla Legge Fornero (articolo 2 comma 10-bis della legge del 28 giugno 2012 n. 92).

Riguarda nello specifico le persone che percepiscono un trattamento di NASpI.

Consiste in un contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore.

Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.

Il contributo è concesso per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di 2 anni. La misura dell’incentivo è stata rideterminata dall’articolo 24 del Dlgs n. 150/2015, che è intervenuto sulla precedente disposizione.

L’importo spettante non può superare la retribuzione del lavoratore stesso. Il contributo, inoltre, non eccedere l’indennità NASpI percepita dal lavoratore. L’agevolazione non spetta per nei casi individuati dalla normativa, cioè per quei lavoratori:

“che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.”

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